BONUS VACANZA: ECCO COME FUNZIONA E COME USUFRUIRNE

Sono state rese note dall’Agenzia delle Entrate le linee guida del Tax credit vacanze, istituito per l’anno 2020 con il decreto Rilancio in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro; Ecco come funzione e cosa fare per ottenerlo.

 

Una misura pensata per aiutare il turismo a risollevarsi ma che non ha mancato di sollevare polemiche per le modalità di utilizzo: il bonus può essere fruito a determinate condizioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura (o documento commerciale, o scontrino/ricevuta fiscale), nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.
Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Può essere utilizzato in un’unica soluzione e per i servizi offerti da un’unica struttura ricettiva.

Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Il bonus è pensato principalmente per gli hotel e le strutture extralberghiere imprenditoriali: nel testo si precisa che è riservato a imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Gli unici intermediari autorizzati ad accettare il bonus sono agenzie viaggi e tour operator mentre sono escluse le piattaforme di prenotazione online.

Il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. Per il resto non ci sono altri vincoli: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.

Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.

La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.
ATTENZIONE Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone denominata IO, l’app dei servizi pubblici.

A chi spetta il bonus vacanza
Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Accedendo al sito dell’Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest’ultima contiene alcuni campi già precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. In alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) che prestano assistenza all’utente a titolo gratuito.

Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei componenti rispetto a quelli presenti nella DSU ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il bonus vacanze è opportuno presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per aggiornare l’indicatore ISEE e l’elenco dei componenti del nucleo.
Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente: l’indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi 12 mesi o 2 mesi).

Altri requisiti
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.
Il pagamento deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Come si richiede il bonus vacanze: l’app IO
Per richiedere l’agevolazione, il cittadino deve – preventivamente – aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone, denominata IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa.

Tutte le informazioni su come scaricare l’app, accedere ed utilizzarla sono disponibili online sul sito io.italia.it, unitamente all’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati (disponibile anche in app).

Cosa deve fare il cittadino
Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, potrà utilizzare il bonus come segue: lo sconto, entro il 31 dicembre 2020, presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa, la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021.

Al momento del pagamento, presso il fornitore, del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code. Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “la mia scrivania – Servizi per – comunicare”).
In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.

Si ricorda che la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Da questo momento il bonus risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e sarà inutilizzabile. All’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO del richiedente lo stato del bonus sarà aggiornato.
Le stesse informazioni sono messe a disposizione del soggetto che ha utilizzato lo sconto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno del cassetto fiscale (seguendo il percorso la mia scrivania – consultazioni – cassetto fiscale).

ATTENZIONE A partire da quel momento, l’agevolazione si considera interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

Cosa deve fare l’esercente
Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”, questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi. Questi utenti potranno accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (identificandosi con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi), scegliere di operare per la società (scelta dell’utenza di lavoro) e accedere all’applicazione. Registrazione ai servizi telematici I dettagli sulla registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sono disponibili alla pagina

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp  

Dall’area «Mia scrivania» scegliere > Servizi per
Il fornitore inserisce i seguenti dati:
• il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
• il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
• l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.

È possibile consultare anche l’elenco di tutte le comunicazioni inviate.
IL RECUPERO DELLO SCONTO. A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.

Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello.
Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).

Con una risoluzione di prossima pubblicazione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Le strutture ricettive possono utilizzare sia la procedura web dedicata all’applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito direttamente, mediante le proprie credenziali di accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, senza avvalersi di professionisti e intermediari fiscali (per esempio, commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro).

A cura di Maria Teresa Esposito

Federazione Sindacati Indipendenti

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