E' POSSIBLE DIVULGARE I NOMI DEI CONTAGIATI DA CORONAVIRUS? DIPENDE...

La diffusione di dati sensibili è punibile con la reclusione. In questi mesi le chat di gruppo si sono trasformate in vettori di notizie d’ogni genere ma non tutti i comportamenti sono illeciti.

C’è un aspetto che il Coronavirus ha certamente messo in risalto: la compromissione del diritto alla protezione dei dati personali (c.d privacy) davanti all’emergenza sanitaria. Vediamo, quindi, se è legale divulgare i nomi dei contagiati dal Covid-19.

CORONAVIRUS E DIRITTO DI CRONACA. LE TESTATE GIORNALISTICHE

Dall’inizio della pandemia, siamo ormai abituati a leggere sui quotidiani  nuovi casi di contagi; spesso la notizia viene “condita” con alcune informazioni circa l’età, la provenienza e l’attività lavorativa della persona contagiata. Ma oltre al dato statistico è possibile fare nomi e cognomi delle persone risultate positive ai tamponi?

Per capirlo facciamo una breve parentesi sul diritto di cronaca.

Com’è noto, il diritto di cronaca per essere esercitato deve rispondere ai seguenti tre criteri:

  1. VERITA’: la notizia pubblicata deve essere “vera”, riferita cioè ad un fatto realmente accaduto;
  2. CONTINENZA: la notizia deve essere “raccontata” in maniera corretta;
  3. PERTINENZA: la notizia deve essere rilevante per l’opinione pubblica;

Tuttavia nell’ipotesi in cui la notizia abbia ad oggetto il contagio da Coronavirus emergono altresì esigenze di “riservatezza” per coloro i quali siano stati colpiti dall’epidemia.

Sul punto, per fugare ogni dubbio, è intervento anche Garante Per La Protezione Dei Dati Personali il quale sul proprio sito internet ha pubblicato delle F.A.Q. (domande frequenti) proprio in relazione alla tematica “covid e protezione dei dati personali“. Tra queste il punto 8) alla domanda se “È possibile diffondere i dati identificativi delle persone positive al COVID 19 o che sono state poste in isolamento domiciliare?il Garante risponde testualmente:

La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, le aziende sanitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia.”

 

Per cui possiamo certamente affermare che al giornalista non è consentito divulgare i nomi dei contagiati da Coronavirus; ciò che potrà fare, invece, è riportare i dati statistici, ovvero il numero di individui contagiati, nonché la loro residenza ed eventualmente l’attività lavorativa svolta, omettendo però i riferimenti anagrafici e, ovviamente, le immagini che possano identificare i soggetti.

Ci sono, tuttavia, delle eccezioni.

Sarà, infatti, possibile divulgare il nome della persona deceduta a causa del Coronavirus o di un contagiato nel caso in cui quest’ultimo non abbia rispettato gli obblighi di isolamento e quarantena e sia indagato per questo dall’autorità giudiziaria e, più in generale, in tutti i casi in cui si deve ritenere che il diritto di cronaca prevalga su quello alla riservatezza (vedi la diffusione del nome del paziente 0).

LA DIVULGAZIONE DEI NOMI IN CHAT PRIVATE.

Ci si chiede quindi: l’obbligo di riservatezza vale anche per i comuni cittadini? La diffusione dei nomi dei contagiati tramite un semplice passaparola (anche telematico) costituisce un illecito?

La risposta come spesso accade è dipende:

  • se la persona che ha diffuso il nome del contagiato non è tenuta a rispettare un obbligo di segretezza, allora non sarà stato commesso alcun illecito. In altre parole, se si è trattato di un passaparola proveniente da fonte ignota, allora non può dirsi configurato un illecito;
  • se, invece, la divulgazione in chat del nome del contagiato da Coronavirus proviene da persona che era tenuta a un obbligo di riservatezza (ad es. il medico che ha effettuato il tampone, il sindaco o chiunque conosca il nominativo della persona contagiata per ragioni del suo ufficio o servizio) allora si tratterà di un’illecita diffusione dei dati personali altrui, con possibilità di incorrere perfino in un illecito penale.

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