Infortunistica Stradale. In caso di fratture e ferite il danno morale si presume

Secondo la cassazione civile, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23146, nel caso di un soggetto che abbia riportato dette fratture ed una vasta ferita suturata con punti, ai fini del risarcimento del danno morale, che deve essere allegato e provato, trovano applicazione i paradigmi normativi in tema di presunzioni, dovendosi far discendere dal fatto noto indicato la necessaria conseguenza in termini di sofferenza.

La Corte di Appello, pur riconoscendo l’autonoma risarcibilità del danno morale in caso di lesioni colpose (come nella specie) e la sua non necessaria ricomprensione nel danno biologico, ha evidenziato che tuttavia tale danno (e, cioè, la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) doveva essere allegato e provato, sia pure per presunzioni secondo nozioni di comune esperienza, nella sua specificità, non potendo ritenersi in re ipsa e non sussistendo alcuna automaticità parametrata al patito danno biologico, tanto più nel caso (quale quello di specie) di lesioni micro permanenti.

La Corte, pur esattamente ritenendo che anche il danno morale soggettivo patito in conseguenza di lesioni personali deve essere allegato e provato, non ha fatto corretto uso dei paradigmi noi nativi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto indicato(frattura rotula sx e piede sx ed uso di potente antidolorifico) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non valutando quindi che la situazione nell’immediatezza evidenziava una sofferenza a carico del ricorrente.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6763-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MINUCCI;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, L.A.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3242/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Svolgimento del processo

Con ricorso 29-6-2007 B.A. adì il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, per sentir condannare L.A.C. e la Nuova Tirrena SpA al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle lesioni riportate in seguito ad incidente stradale accaduto il 25 ottobre 2006, allorquando il conducente del motoveicolo Aprilia, sul quale era trasportato, di proprietà del Lucignano, nel tentativo di evitare la collisione con altro veicolo, aveva perso il controllo del mezzo, andando ad urtare contro un palo posto al margine della carreggiata.

L’adito Tribunale, nel contraddittorio con la sola società assicuratrice, condannò i convenuti, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di Euro 9.961,84 (al netto dell’acconto di Euro 4.230,00 già corrisposto dalla detta società), oltre interessi.

Con sentenza 27 luglio 2017, n. 3242, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.A. ed in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Groupama Assicurazioni SpA (succeduta alla Nuova Tirrena) al pagamento della somma di Euro 11.158,38, oltre interessi; in particolare la Corte, per quanto rileva, nel confermare la responsabilità del Lucignano, ha riconosciuto all’attore il danno da “cenestesi lavorativa”, non riconosciuto dal primo Giudice, ed ha invece confermato il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo; a tale riguardo la Corte, pur riconoscendo l’autonoma risarcibilità del danno morale in caso di lesioni colpose (come nella specie) e la sua non necessaria ricomprensione nel danno biologico, ha evidenziato che tuttavia tale danno (e, cioè, la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) doveva essere allegato e provato, sia pure per presunzioni secondo nozioni di comune esperienza, nella sua specificità, non potendo ritenersi in re ipsa e non sussistendo alcuna automaticità parametrata al patito danno biologico, tanto più nel caso (quale quello di specie) di lesioni micro permanenti.

Avverso detta sentenza B.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La Groupama Assicurazioni SpA e L.A.C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alla parte ricorrente.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697 e 2927 c.c..

In particolare, pur concordando con la Corte territoriale in ordine alla necessità che il danno morale, lungi da poter essere considerato in re ipsa, debba essere allegato e provato (anche con ricorso alle presunzioni nonchè al notorio ed alle massime di esperienza), si duole che la Corte di merito abbia accertato un difetto di allegazione e prova nonostante il deposito di documentazione clinica attestante le lesioni patite (certificato di pronto soccorso attestante la frattura della rotula sx, la frattura del piede sx, una ferita lacerocontusa suturata con punti e contusioni multiple, e cartella clinica attestante, tra l’altro, anche la somministrazione di potente antidolorifico) e non abbia considerato che, secondo le nozioni di comune esperienza ed in base all’id quod prerumque accidit, un soggetto che abbia riportato dette fratture ed una vasta ferita suturata con punti non abbia sofferto forti dolori e sofferenze, da aggiungersi al danno biologico.

Il motivo è fondato.

La Corte, pur esattamente ritenendo che anche il danno morale soggettivo patito in conseguenza di lesioni personali deve essere allegato e provato, non ha fatto corretto uso dei paradigmi noi nativi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto indicato(frattura rotula sx e piede sx ed uso di potente antidolorifico) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non valutando quindi che la situazione nell’immediatezza evidenziava una sofferenza a carico del ricorrente.

Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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