Affidamento in prova al servizio Sociale – Scheda Pratica

In cosa consiste

Può essere definito come il tipo di sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta, o comunque quella residua, in regime di libertà assistita e controllata.
L’applicazione dell’affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l’istituzione carceraria e dall’altro comporta l’instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l’ufficio di esecuzione penale esterna.
A questo fine viene elaborato un programma di trattamento individuale, che declina le attività che il reo dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui deve attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto.
L’esito positivo del periodo di prova, la cui durata coincide con quella della pena da scontare, estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Chi lo concede

Il Tribunale di sorveglianza competente

Vi può essere una concessione provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza quando la protrazione della detenzione (per i tempi di attesa della camera di consiglio) può comportare un grave pregiudizio e non vi sia pericolo di fuga. L’ordinanza del magistrato di sorvegianza conserva efficacia fino alal decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.

Come si svolge

Il condannato non ha più rapporti con l’istituzione penitenziaria ma instaura un rapporto che durerà fino al termine della misura con con l’ufficio di esecuzione penale esterna.
Tutti li obblighi e gli impegni che lo riguardano e i controlli a cui sarà sottoposti sono contenuti nel programma di trattamento.

All’affidato che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la liberazione anticipata

Quali effetti ha

L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo’ dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia’ riscossa.

L’affidamento i distingue in due diverse tipologie: ordinario e speciale.

Affidamento ordinario

L’affidamento in prova al servizio sociale ordinario è disciplinato dall’art. 47 della legge 354/ 1975 (ordinamento penitenziario).

Possono chiederlo i condannati ad una pena , o residuo di pena, non superiore a:

  1. a tre anni (art. 47, comma 1);
  2. a quattro anni (art. 47, comma 3 bis) quando il reo abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da far ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla sua rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo che commetta altri reati.

Affidamento in prova speciale per tossicodipendenti e alcoldipendenti

L’ Affidamento in prova in casi particolari, previsto dall’art. 94 del Testo Unico n. 309/1990 è una specifica forma di misura alternativa rivolta ai condannati tossicodipendenti e alcooldipendenti.

Chi lo può chiedere – Il condannato tossicodipendente o alcoldipendente che

  • abbia una pena detentiva inflitta, o un residuo pena, non superiore a sei anni
  • abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma di recupero
  • abbia concordato il programma terapeutico con la A.S.L. o con altri enti, pubblici o privati, espressamente indicati dall’art.115 d.p.r. 309/1990;
  • possieda una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata, sullo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e sull’idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico.

Affidamento in prova speciale per soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria

La legge 231/1999 ha inserito nell’ordinamento penitenziario l’art. 47-quater che consente ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai malati di aids, la possibilità di accedere all’affidamento in prova previsto dall’articolo 47 o.p. anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *