Decreto Cura Italia: detenzione domiciliare per chi ha meno di 18 mesi di pena da scontare. Scarica l'istanza
E’ quanto emerge dal Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, n. 18, che ha introdotto misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese per contrastare gli effetti sull’economia provocati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo le rivolte scoppiate all’interno di numerose carceri italiane a causa dell’emergenza sanitaria e che dovrebbe interessare circa 4000 detenuti.
In particolare, grazie ad una procedura semplificata, sino al 30 giugno 2020 potranno ottenere la detenzione domiciliare i detenuti che debbono scontare una pena o un residuo di pena fino a 18 mesi. Il Consiglio dei Ministri, con una propria nota, ha chiarito che la misura sarà applicata dal magistrato di sorveglianza, non solo su istanza del detenuto, ma anche per iniziativa del pubblico ministero o della direzione del carcere.
Modalità: per i detenuti che devono scontare una pena da 7 a 18 mesi è previsto il ricorso ai braccialetti elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili secondo un programma di distribuzione adottato dal capo dell’amministrazione penitenziaria, d’intesa con il capo del dipartimento di pubblica sicurezza, tenuto conto della capienza dei singoli istituti, del numero dei detenuti ristretti, nonché delle concrete emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti.
Saranno, tuttavia, esclusi i detenuti che hanno partecipato alle rivolte dei giorni scorsi in molte carceri italiane nonché i condannati a reati particolarmente gravi, come ad esempio quelli richiamati dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, i maltrattamenti in famiglia o lo stalking, sono esclusi dalla norma che prevede l’accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena fino a 18 mesi.
Istanza detenzione domiciliare covid-19 – Nigrolex
Art. 123 (disposizioni in materia di detenzione domiciliare) 1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non e' a superiore a sei mesi e' applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi. 5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato e' individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalita' stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorita' competenti. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. 6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario puo' omettere la relazione prevista dall'art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonche' a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 7. Per il condannato minorenne nei cui confronti e' disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto, provvedera', entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalita' indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. 8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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